Recupero crediti, revocato il decreto ingiuntivo: mancata prova della titolarità del credito e assenza di iscrizione del servicer all’albo ex art. 106 TUB

Una richiesta di pagamento da 10.642,23 euro e un decreto ingiuntivo ottenuto da una società incaricata del recupero del credito. La cliente si oppone, contestando la titolarità del credito, i poteri della mandataria e la documentazione sulla somma richiesta.

Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 3185 del 22 maggio 2026, accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo. La decisione si fonda sul difetto di prova della titolarità del credito e affronta anche la nullità della procura conferita direttamente a una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB, oltre alle carenze nella prova dell’esigibilità e dell’importo richiesto.

La pronuncia offre l’occasione per approfondire due questioni centrali nel contenzioso con le società di recupero crediti. Chi pretende il pagamento deve dimostrare a chi appartiene il credito e quali poteri possiede il soggetto incaricato di riscuoterlo.

Il caso

La controversia nasce da un finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, da rimborsare attraverso rate mensili e una rata finale di importo più elevato.

Secondo la ricostruzione della società incaricata del recupero, la cliente aveva interrotto i pagamenti. La banca l’avrebbe quindi dichiarata decaduta dal beneficio del termine, pretendendo il rimborso anticipato del debito residuo. Il credito sarebbe stato successivamente acquistato da una società che ne aveva affidato il recupero a una mandataria.

Ottenuto il decreto ingiuntivo, la cliente ha proposto opposizione. Ha contestato che fosse stata dimostrata l’inclusione del proprio finanziamento tra i crediti acquistati, ha eccepito il difetto di potere rappresentativo della mandataria e ha messo in discussione l’esigibilità e la quantificazione della somma.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione e respinto la domanda di pagamento.

Titolarità del credito e poteri della mandataria

Per comprendere la decisione occorre distinguere due piani.

Il primo riguarda la titolarità del credito, ossia l’appartenenza del diritto alla società che afferma di averlo acquistato dalla banca. È un elemento costitutivo della domanda di pagamento e deve essere dimostrato da chi lo fa valere.

Il secondo riguarda il potere di rappresentanza della mandataria, ossia la possibilità per la società incaricata del recupero di agire in nome e per conto del titolare.

La procura attribuisce poteri alla mandataria. La prova dell’acquisto dimostra invece che il credito appartiene alla società rappresentata. Occorre quindi ricostruire sia il trasferimento del diritto sia gli incarichi attraverso i quali ne viene esercitato il recupero.

Nella vicenda esaminata, il Tribunale ha riscontrato carenze su entrambi i piani.

La titolarità del credito era stata dimostrata?

La società rappresentata sosteneva di aver acquistato il credito nell’ambito di una cessione in blocco e richiamava l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La disciplina dell’art. 58 del Testo unico bancario, richiamata dalla legge n. 130/1999 per le cartolarizzazioni, introduce un sistema semplificato di pubblicità della cessione. Alle condizioni previste dalla legge, gli adempimenti pubblicitari sostituiscono la notificazione individuale al debitore.

Occorre però distinguere l’opponibilità della cessione dalla prova del trasferimento dello specifico credito.

Di fronte alla contestazione della cliente, il Tribunale ha verificato se i documenti prodotti consentissero di ricondurre il finanziamento ai rapporti acquistati dalla società che ne chiedeva il pagamento.

L’avviso individuava i crediti attraverso più condizioni, da soddisfare congiuntamente. Tra queste figuravano l’attivazione della clausola per il rimborso anticipato e la presenza di più di cinque rate non pagate.

Secondo il giudice, mancava la prova della ricezione della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e non era stato dimostrato il numero di rate insolute richiesto dall’avviso. Il Tribunale ha inoltre rilevato la mancata produzione del contratto di cessione e della documentazione relativa all’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Su queste basi ha ritenuto non provata la titolarità del credito in capo alla società rappresentata. Tale carenza era già sufficiente, secondo la motivazione, a giustificare l’accoglimento dell’opposizione.

Il valore della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Il passaggio merita attenzione perché riguarda una questione ricorrente nelle controversie sul recupero dei crediti bancari.

La pubblicazione dell’avviso dà notizia di un’operazione. La sua capacità di dimostrare che uno specifico credito rientri nell’acquisto dipende dal contenuto dell’avviso e dagli elementi che consentono di collegarlo al rapporto controverso.

Nel caso deciso dal Tribunale di Salerno, quel collegamento non era stato dimostrato. La società aveva richiamato i criteri di individuazione dei crediti, senza provare che il finanziamento della cliente li soddisfacesse.

La verifica tutela un interesse concreto del debitore, quello di individuare il soggetto nei cui confronti eseguire un pagamento liberatorio. La semplificazione delle operazioni che coinvolgono numerosi rapporti deve quindi essere coordinata con la possibilità di verificare il trasferimento della singola posizione.

La servicer non era iscritta all’albo ex art. 106 TUB

Il Tribunale ha esaminato anche la procura attribuita alla società incaricata del recupero.

Nelle operazioni di cartolarizzazione, la legge n. 130/1999 riserva determinate funzioni a banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del Testo unico bancario. In questo ambito assume rilievo il servicer, cui sono affidati compiti di riscossione e controllo.

Lo svolgimento di attività operative può coinvolgere ulteriori soggetti nell’ambito delle regole di esternalizzazione e delle relative responsabilità. Per valutare la regolarità dell’incarico occorre quindi esaminare chi lo abbia conferito, quali funzioni siano state delegate e sotto la responsabilità di chi vengano svolte.

Nel caso concreto, la società mandataria risultava titolare dell’autorizzazione al recupero crediti ex art. 115 TULPS, ma non era iscritta all’albo ex art. 106 TUB.

Secondo il Tribunale, aveva ricevuto direttamente dalla società veicolo un mandato ampio per il recupero, anche giudiziale, senza che fosse stato allegato o dimostrato il coinvolgimento di un diverso servicer iscritto all’albo.

Il giudice ha quindi ritenuto che la mandataria svolgesse, di fatto, funzioni proprie del servicer pur essendo priva del requisito richiesto. Da questa ricostruzione ha fatto discendere la nullità della procura per violazione di norme imperative e il conseguente difetto di potere rappresentativo.

Perché il Tribunale ha ritenuto rilevante la mancata iscrizione

La sentenza collega il requisito dell’iscrizione alla funzione di controllo prevista dalla disciplina delle cartolarizzazioni.

L’affidamento delle funzioni riservate a soggetti vigilati risponde, nel ragionamento del giudice, all’esigenza di assicurare professionalità e controllo sull’attività di riscossione. Il conferimento diretto di un incarico ampio a un soggetto privo di quei requisiti incide quindi sull’attuazione delle garanzie predisposte dalla legge.

Su questo punto, il Tribunale si confronta con l’ordinanza della Cassazione n. 7243/2024, che ha escluso che la mancata iscrizione del soggetto incaricato del recupero determini, di per sé, l’invalidità degli atti compiuti nei confronti del debitore.

Il giudice salernitano ritiene però diversa la situazione sottoposta al suo esame. Valorizza il conferimento diretto della procura, l’ampiezza dell’incarico e l’assenza di prova del coinvolgimento di un servicer vigilato.

La conclusione dipende dunque dalla struttura concreta dell’operazione. La verifica dei poteri deve riguardare il contenuto degli incarichi e le funzioni effettivamente esercitate, alla luce del confronto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali.

Si poteva chiedere subito tutto il debito residuo?

Il Tribunale ha riscontrato ulteriori carenze nella prova dell’esigibilità della somma richiesta.

Il finanziamento prevedeva pagamenti distribuiti nel tempo. La richiesta dell’intero residuo veniva fondata su una comunicazione con cui la banca avrebbe dichiarato la cliente decaduta dal beneficio del termine, facendo venir meno la possibilità di continuare a pagare secondo le scadenze concordate.

Mancava però la prova della ricezione della raccomandata richiamata dalla società.

Il giudice ha quindi ritenuto non dimostrata, sulla base della decadenza invocata, l’esigibilità dell’intero debito residuo. Quanto alle rate già scadute, restava necessario provare quali importi fossero effettivamente dovuti.

La comunicazione assumeva rilievo anche per la prova della titolarità del credito, poiché l’attivazione della clausola per il rimborso anticipato rientrava tra i criteri indicati nell’avviso di cessione.

La stessa lacuna documentale incideva quindi sia sulla riconducibilità del finanziamento ai rapporti acquistati sia sulla possibilità di pretendere il pagamento anticipato.

Anche l’importo richiesto doveva essere verificabile

Secondo la motivazione, la documentazione non consentiva neppure di verificare adeguatamente il calcolo dei 10.642,23 euro.

Il Tribunale ha evidenziato la mancanza di un piano di ammortamento aggiornato, di un estratto conto cronologico dettagliato o di altri documenti idonei a ricostruire la corrispondenza tra la somma richiesta e le obbligazioni rimaste inadempiute.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chi pretende il pagamento deve dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda. Il controllo riguarda anche la formazione del saldo, i pagamenti intervenuti e le singole componenti dell’importo.

L’esito della causa

Il Tribunale ha accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo da 10.642,23 euro e rigettato la domanda di pagamento.

Le società opposte sono state inoltre condannate, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.540 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori.

La decisione evidenzia il peso delle contestazioni specifiche e dell’esame della documentazione. Titolarità del credito, poteri della società incaricata, esigibilità e quantificazione della somma sono aspetti da verificare attraverso gli atti sui quali si fonda la richiesta.

Quali documenti possono essere utili?

Per esaminare una richiesta proveniente da una società incaricata del recupero crediti, possono assumere rilievo diversi documenti.

  • Il contratto originario e il piano di rimborso.
  • Le ricevute dei pagamenti effettuati.
  • Le lettere, le email e le altre comunicazioni ricevute.
  • Le comunicazioni di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione, con i documenti relativi alla loro ricezione.
  • I conteggi e la documentazione richiamata dalla società.
  • L’eventuale decreto ingiuntivo e i documenti relativi alla notifica.

Il confronto tra questi atti permette di ricostruire la richiesta e di valutare quali difese possano essere formulate nel caso concreto.

Tribunale di Salerno, Prima Sezione civile, sentenza 22 maggio 2026, n. 3185.

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