«Direttivo taroccato» su Facebook: 20.000 euro all’associazione per il danno reputazionale
Dopo una serie di post pubblicati in un gruppo Facebook, alcuni soci telefonarono o si presentarono in sede per chiedere se l’associazione fosse ancora operativa. Circolava la voce che stesse per chiudere. Quelle richieste di chiarimento hanno aiutato il Tribunale di Vicenza a ricostruire l’effetto dei messaggi sulla credibilità dell’ente. Con la sentenza n. 839 del 30 maggio 2025, il Tribunale ha riconosciuto 20.000 euro di risarcimento direttamente all’associazione.
Il caso
Dopo l’allontanamento di un socio, in un gruppo pubblico di Facebook comparvero più di quindici post sull’associazione. Il direttivo veniva definito «taroccato» e accusato di pensare soltanto ai rimborsi spese. Il presidente veniva chiamato «cretino» e «asino». In uno dei post, i componenti del direttivo erano raffigurati con l’immagine di un gruppo di scimmie.
L’associazione, il presidente e quattro consiglieri chiesero il risarcimento. L’ex socio negò di aver scritto i post, ormai introvabili online, e sostenne che i messaggi rientrassero nel diritto di critica.
Come si dimostra chi ha scritto un post che non è più online?
Il Tribunale ha esaminato le stampe dei post, che riportavano data, ora e nome utente. Ha valutato anche i riferimenti a vicende interne all’associazione e la testimonianza di chi aveva controllato il profilo prima di salvare i contenuti. Considerati insieme, questi elementi hanno permesso al giudice di attribuire i post all’ex socio.
Dove finisce il diritto di critica
Si può criticare anche duramente il modo in cui viene gestita un’associazione. Quando la critica si fonda su accuse specifiche, però, conta che i fatti su cui si basano trovino riscontro. In questo caso, le accuse sulla gestione del direttivo non erano state provate. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che gli insulti al presidente e le immagini denigratorie superassero il limite della continenza, cioè il limite oltre il quale il modo di esprimere una critica diventa un’offesa personale gratuita.
Ha contato anche la visibilità dei messaggi. Il gruppo era pubblico e, all’epoca, i suoi contenuti erano accessibili tramite un motore di ricerca anche a chi non aveva un account Facebook. La possibilità di raggiungere un pubblico ampio ha portato il Tribunale a qualificare la condotta come diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità, ai sensi dell’art. 595, comma 3, del codice penale. La semplice iscrizione delle persone offese al gruppo non bastava a dimostrare che fossero collegate e avessero percepito le offese in tempo reale.
Perché il risarcimento è andato anche all’associazione
Le accuse di irregolarità e favoritismi mettevano in discussione l’affidabilità dell’associazione agli occhi dei soci e di chi si rivolgeva all’ente. Il Tribunale ha riconosciuto all’associazione un danno alla reputazione distinto da quello subito dal presidente e dai consiglieri.
Per ottenere il risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2059 del codice civile, occorreva provare anche le conseguenze dei post. Il giudice poteva farlo per presunzioni, cioè desumere il danno da fatti concreti emersi in giudizio. In questo caso, le testimonianze sulle telefonate e sulle visite dei soci hanno mostrato che, dopo aver appreso dei messaggi, diverse persone avevano dubitato che l’associazione continuasse a operare. Quelle reazioni hanno dato al Tribunale un riscontro concreto del danno alla credibilità dell’ente.
Per stabilire l’importo, il Tribunale ha considerato la gravità delle espressioni, la frequenza dei post, la loro visibilità e le conseguenze emerse dalle testimonianze. Ha così liquidato in via equitativa 20.000 euro all’associazione. Altri 20.000 euro sono stati riconosciuti al presidente e 2.500 euro a ciascuno dei quattro consiglieri, per un totale di 50.000 euro, oltre a rivalutazione e interessi. Il Tribunale ha inoltre posto le spese di causa a carico del convenuto.
Tribunale di Vicenza, Sezione II civile, sentenza 30 maggio 2025, n. 839.
Cosa può fare la differenza in un caso simile
Se un post offensivo è ancora online, può essere utile conservarlo per intero, insieme al link, alla data, al nome del profilo e alle informazioni su chi poteva vederlo. Anche le reazioni di chi ha letto il messaggio possono aiutare a ricostruirne gli effetti. In questa causa, le richieste di chiarimento dei soci hanno mostrato come i post avessero inciso sulla credibilità dell’ente.
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